Per il lavoro quotidiano nei punti di vendita, MK Group ha adottato il Protocollo di Sicurezza come Azienda associata ad ANPIT (Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario) e aderente al CCNL del Marketing Operativo (contratto di 1° livello).
Si tratta di un documento molto articolato e dettagliato che garantisce i corretti comportamenti a tutela sia dei nostri operatori che del personale dei punti di vendita che, ovviamente dei clienti dei negozi stessi.
Luca Proverbio, Client Service Director di MK Group, ha avuto modo di confrontarsi in questo periodo con i nostri Clienti che hanno espresso un grande apprezzamento per la nostra iniziativa, che si colloca perfettamente nella politica di MK Group, da sempre impegnata nel mercato con un discorso di trasparenza, correttezza e serieta’.
Ci e’ sembrato importante condividere non solo con i nostri clienti, ma in generale con chi opera nel nostro “mondo”, questa iniziativa volta a garantire una corretta informazione sugli standard di sicurezza assolutamente imprescindibili per operare secondo le norme vigenti.
Per una lettura piu’ rapida, qui sotto sono riportate le due parti maggiormente attinenti alle attività di Marketing Operativo:
(A)
Il protocollo di sicurezza anti-contagio
Considerando che le dimensioni del fenomeno epidemico interessa piu’ ambiti lavorativi sul territorio nazionale, si rendo necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di prevenzione.
Si emana dunque il seguente protocollo di sicurezza anti contagio, specifico per il settore del marketing operativo, con una attenta analisi di quello che rappresenta il COVID-19, gli effetti sull’uomo, i diversi ambiti in cui viene espletata l’attivita’ lavorativa, i rischi per il lavoratore, i rischi per l’utenza/cliente, i rischi per gli altri lavoratori non direttamente riconducibili alle agenzie, con l’indicazione delle definizioni dei termini più frequenti legati all’epidemia in oggetto, fornendo ai datori di lavoro informazioni e documenti utili per la gestione del rischio.
(B)
Istruzioni generali di prevenzione e protezione
Nell’ambito del rischio biologico, l’art. 266 del D.lgs. 81/08 precisa che le norme di cui al titolo X si applicano a “tutte le attivita’ lavorative nelle quali vi e’ rischio esposizione ad agenti biologici”, senza esclusione di quelle in cui tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con agenti biologici”. Il COVID-19 rientra nella classe dei Coronoviridae elencata tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.lgs. 81/08 con attuale classificazione in gruppo 2.
Di cio’ il Datore di lavoro deve tener conto nella valutazione dei rischi di cui all’art. 271 del D.lgs. 81/08 in analogia ad altri rischi biologici “sociali” che sono invece espressamente previsti nell’allegato XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono interessare con un impatto significativo qualunque ambiente di lavoro.
Le misure di prevenzione e protezione andranno di volta in volta individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalita’, tra entita’ del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in relazione all’evoluzione dell’epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.
In riferimento alla attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive in sede nazionale e regionale, sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell’agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di lavoro quanto in quelli di vita.
Ciascun Datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di lavoro della propria realtà aziendale.
Nell’ambito del marketing operativo, il rischio da esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è legato alla tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio della popolazione generale. I determinanti del rischio da COVID-19 sono, per i lavoratori interessati, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da COVID-19 è riconducibile al concetto di rischio generico e vanno applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive in sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini del contenimento della diffusione del virus.